| REPUBBLICA ITALIANA | |
| IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Prima |
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| composto dai Magistrati: Corrado CALABRO’ Presidente |
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| Antonino SAVO AMODIO Consigliere rel. Carlo MODICA de MOHAC Consigliere |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5874 del 1995 Reg. Gen., proposto dal Consiglio Nazionale dei Geometri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Guarino e Andrea Guarino, con i quale elettivamente domicilia in Roma, Piazza Borghese n. 3;
contro
il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con la quale elettivamente domicilia in Roma, Via della Scrofa n. 12;
e nei confronti
- della Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, oltre che dall’Avvocatura generale dello Stato, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Via Alessandria n. 130;
- del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Andrea Del Re e Antonio Campagnola, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Viale Carso n. 71;
per l'annullamento
- della nota del Ministero di Grazia e Giustizia del 22 dicembre 1994 prot. n. 31043/8616, con la quale si è espresso il parere che i progetti esecutivi allegati alle domande di contributi ai sensi del regolamento CEE 2080/92 relativi a lavori di imboschimento e miglioramento delle superfici boschive devono essere sottoscritti esclusivamente da laureati in Scienze agrarie e forestali iscritti nell’Albo dei dottori agronomi e forestali;
- della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana del 23 gennaio 1995 n. 680, con la quale è stato modificato il Programma Pluriennale 1994-1996, a suo tempo approvato dal Consiglio Regionale e dalla Commissione CEE, prescrivendo che i progetti allegati alle domande di contributi ai sensi del predetto regolamento 2080/92 siano sottoscritti esclusivamente da iscritti nell’Albo dei dottori agronomi e forestali;
- di ogni altro comunque comunque connesso ai precedenti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero di Grazia e Giustizia, della Regione Toscana e dell’interventore ad opponendum;
Viste le memorie prodotte dalle parti a supporto delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Nominato relatore il consigliere Antonino Savo Amodio e uditi, all’udienza del 10 marzo 2004, l’avv. Venturella, per delega dell’avv. Andrea Guarino, l’avv. dello Stato Danilo Del Gaizo, l’avv. Calamita di Tria, per delega dell’avv. Lorenzoni, e l’avv Laurino, per delega dell’avv.Campagnola;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
La vicenda, portata all’esame del Tribunale dal Consiglio Nazionale dei Geometri, si muove nell’ambito di applicazione del regolamento CEE n. 2080/90 del 30 giugno 1992, istitutivo di aiuti destinati ad incentivare l’imboschimento delle superfici agricole e lo sviluppo delle attività forestali nelle aziende agricole.
In applicazione dell’art. 4, che demandava agli Stati membri l’esecuzione del regolamento, la Regione Toscana procedeva all’approvazione del programma pluriennale 1994-1996, recante, fra l’altro, i criteri e le modalità di presentazione della domande di finanziamento.
Detto programma veniva trasmesso alla Commissione, che, con la decisione n. C (94) 1315/16 del 20 maggio 1994, procedeva alla sua approvazione ai sensi dell’art. 5 del regolamento stesso.
In data 6 ottobre 1994 la Regione Toscana – Dipartimento Agricoltura e Foreste chiedeva al Ministero di Grazia e Giustizia (successivamente: Ministero della Giustizia) di sapere quali fossero i professionisti abilitati a redigere i progetti da sottoporre a finanziamento ed otteneva la nota impugnata in questa sede, nella quale si affermava la competenza esclusiva dei laureati in scienze agrarie e forestali iscritti all’albo.
La Regione Toscana, con la deliberazione 23 gennaio 1995 n. 680, disponeva in conformità.
Avverso i suddetti provvedimenti insorge il Consiglio Nazionale dei Geometri deducendo:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del regolamento CEE 2080/90 nonché degli artt. 5, 28, 42 e 43 del Trattato CE, atteso che la Regione Toscana avrebbe illegittimamente modificato il programma pluriennale, che era stato regolarmente approvato dalla Commissione europea.
Detto programma, infatti, non avrebbe previsto la limitazione della competenza a redigere i progetti ai soli dottori agronomi e forestali.
La determinazione censurata risulterebbe, inoltre, intempestiva, in quanto approvata in data successiva al 30 luglio 1993, termine ultimo, ex art. 5 epigrafato, per sottoporre alla Commissione le disposizioni esecutive del regolamento in parola.
2) Violazione dell’art. 59 e ss. del Trattato CE in congiunzione con gli artt. 38 e ss. del regolamento CEE 2080/90. Eccesso di potere, atteso che tanto quest’ultimo quanto i principi di diritto comunitario non contemplerebbero preclusioni al libero esercizio delle attività professionali che non siano strettamente giustificate da ragioni di interesse pubblico.
In ogni caso, a termini dell’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, le competenze dei geometri consentirebbero la redazione dei progetti finanziabili.
3) Violazione degli artt. 6, 66 e seguenti del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e della legge 4 dicembre 1993 n. 491, vizio riferito specificamente alla deliberazione regionale, trattandosi di una competenza che andava esercitata direttamente dallo Stato e con effetti per l’intero territorio nazionale.
4) Violazione degli artt. 21, 22 e 46 della legge 22 maggio 1971 n. 343, in quanto la Giunta regionale avrebbe indebitamente esercitato una competenza del Consiglio.
5) Violazione dell’art. 2 della legge 7 gennaio 1976 n. 3 e dei principi generali in materia di delimitazione delle competenze professionali, atteso che i dottori agronomi e forestali non vanterebbero una competenza esclusiva, di rango legislativo, a svolgere le competenze de quibus, che, pertanto, in virtù del principio del libero esercizio delle professioni intellettuali, ben potrebbero essere appannaggio anche dei geometri.
6) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto, pur ammesso che i geometri non siano competenti a redigere progetti di imboschimento ex novo, in ogni caso non potrebbero essere esclusi dalla redazione dei progetti di opere di miglioramento delle superfici già boscate.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.
E’ presente altresì la Regione Toscana, che, nella memoria difensiva, controdeduce analiticamente ai singoli motivi di doglianza.
Ha spiegato intervento ad opponendum il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
Tanto parte ricorrente quanto la Regione Toscana hanno depositato memorie conclusionali, nelle quali ribadiscono le rispettive posizioni già espresse in giudizio.
Il Tribunale, con l’ordinanza 14 giugno 1995 n. 1108, ha rigettato l’istanza cautelare.
D I R I T T O
1) La prima questione posta dal ricorso riguarda una presunta violazione della normativa comunitaria, assumendo il Consiglio Nazionale dei Geometri che, nella specie, si sarebbe proceduto ad un’indebita modificazione di un programma pluriennale già approvato dalla Commissione CEE e, perciò stesso, intangibile.
L’illegittimità rileverebbe anche sotto l’aspetto temporale, atteso che tale modificazione è successiva al 30 luglio 1993, in spregio a quanto previsto dal regolamento CEE n. 2080/90, più volte citato.
Entrambe le prospettazioni sono palesemente infondate.
All’uopo, è sufficiente osservare che il programma pluriennale licenziato dalla Commissione europea prevedeva testualmente al punto 5.4, pag. 29, che il richiedente allegasse “il progetto esecutivo di intervento firmato da un soggetto competente ai sensi della normativa vigente”.
Dalla formulazione evidenziata risulta evidente che nessuna modificazione è stata apportata ad un testo che, di per sé, non conteneva in proposito alcuna previsione vincolante, demandando ai successivi atti applicativi di individuare, alla stregua della normativa regolante l’ordine delle competenze professionali, quali fossero i soggetti abilitati a sottoscrivere i progetti finanziabili.
Quanto detto esclude in radice la fondatezza della censura riguardante specificamente la tempestività della modificazione apportata al programma pluriennale.
2) La seconda e la quinta doglianza si prestano ad una trattazione congiunta, in quanto affrontano il problema di fondo – relativo alla sussistenza della competenza dei geometri nella materia – da due prospettive speculari: da un lato, affermando in positivo la competenza de qua; dall’altro, negando il carattere dell’esclusività a quella dei dottori agronomi e forestali in materia boschiva.
Deve osservarsi, in primo luogo, che il citato regolamento n. 2080/90 demanda, puramente e semplicemente, ai singoli Stati membri l’individuazione, alla stregua del rispettivo ordinamento interno, dei soggetti abilitati a redigere i progetti di imboschimento.
In perfetta coerenza con quanto detto si pone, quindi, il punto 5.4 innanzi riportato del progetto pluriennale, che, perciò stesso, ha ottenuto l’approvazione della Commissione europea.
Deve aggiungersi, sul piano dei principi di diritto comunitario, di cui sono espressione le disposizioni del Trattato citate a sostegno dal ricorrente, che nessuna di dette norme intacca le attribuzioni dei singoli Stati membri in merito alla determinazione delle sfere di operatività delle singole professioni, alla stregua dei rispettivi studi curricolari.
La fonte che stabilisce le competenze dei geometri è l’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, il quale riserva ad essi l’attività di progettazione solo con riguardo a singole opere, che, perciò stesso, risultano essere tassativamente determinate: le costruzioni rurali di modesta entità, le piccole opere inerenti alle aziende agrarie, le modeste costruzioni civili e, per i soli professionisti con mansioni di perito comunale, le funzioni tecniche ordinarie dei comuni fino a diecimila abitanti, comunque esclusi i progetti che implichino la soluzione di rilevanti progetti tecnici. Così si esprimono partitamente le lettere l), m) e q) del citato art. 16.
La suesposta conclusione trova avallo nell’interpretazione che della norma stessa ha costantemente dato la giurisprudenza amministrativa (cfr., per tutte, Cons. Stato V Sez. 13 gennaio 1999 n. 25) e non è inficiata dal fatto che i geometri abbiano comunque competenze in materia agraria, in quanto queste ultime sono, ancora una volta, quelle tassativamente indicate dal medesimo art. 16 lett. e) e, non a caso, riguardano eminentemente l’attività di stima dei fondi rustici, che presuppone, appunto, conoscenze di una scienza che è patrimonio (anche) della categoria in questione.
Quanto detto trova conferma e viene rafforzato dalla considerazione che il nostro ordinamento tiene distinta l’attività forestale e boschiva da quella agraria, contemplando due distinte categorie di professionisti per l’esercizio delle competenze inerenti a ciascuna di esse: rispettivamente, i dottori agronomi e forestali ed i periti agrari.
Nella specie assume rilevanza la circostanza che solo ai primi è stata riconosciuta una competenza esclusiva in materia forestale: tanto emerge dalla disciplina contenuta nella legge 7 gennaio 1976 n. 3, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152, concernente le professioni di dottore agronomo e di dottore forestale, ed, in particolare, dall’art. 2 lett. c), che riserva a questi ultimi l’esercizio dell’attività di progettazione di opere di imboschimento.
Tale privativa è stata espressamente riconosciuta da questa Sezione con la sentenza 2 novembre 1994 n. 1674, oggetto di parziale riforma in appello ad opera del Giudice di appello (sentenza della IV Sez., 30 luglio 1996 n. 915), che non ha peraltro inficiato le conclusioni raggiunte in prime cure (limitandosi solo a riconoscere una competenza residuale dei periti agrari nella materia quando si tratti di boschi pertinenti ad aziende agrarie).
E’ interessante notare che le sentenze citate hanno fatto leva anche sulla disciplina dettata dal regolamento n. 2080/90 per argomentare le conclusioni raggiunte.
Può, quindi, affermarsi, contrariamente a quanto sostenuto nella quinta censura, che i dottori agronomi e forestali siano titolari nella materia de qua di una competenza esclusiva, circostanza della quale è risultato avvertito il Ministero della Giustizia, che, nel parere reso, ha chiaramente espresso tale convincimento.
In conclusione, e per completezza espositiva, pur a volere ampliare le attribuzioni dei geometri in materia agraria, sussisterebbe comunque una preclusione derivante dalla non sussumibilità (e dall’estraneità a quest’ultima) dei progetti di imboschimento.
Quanto detto trova una puntuale conferma nelle previsioni degli artt. 19 e 20 del citato R.D. n. 274/29, che individuano le competenze comuni dei geometri e dei periti agrari (con particolare riguardo alle attività inerenti alla divisione ed alla stima di fondi rustici), senza però minimamente invadere il campo di operatività proprio dei dottori agronomi e dei dottori forestali.
3) Alla medesima conclusione deve pervenirsi in merito alla presunta violazione degli artt. 6, 66 e seguenti del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e della legge 4 dicembre 1993 n. 491, assumendo il Consiglio Nazionale dei Geometri che la Regione Toscana avrebbe innovato l’ordine delle attribuzioni professionali, invadendo il campo dello Stato, trattandosi di una valutazione che non poteva che essere effettuata per l’intero territorio nazionale.
In realtà, la Regione resistente non ha proceduto ad alcuna autonoma determinazione, ma, conformemente a quanto espressamente stabilito dal programma pluriennale approvato dalla Commissione europea, si è limitata ad individuare quali fossero i professionisti abilitati alla progettazione; essa, inoltre, proprio per assicurare un comportamento uniforme rispetto alle altre amministrazioni regionali, ha proceduto a chiedere un parere al Ministero della Giustizia, salvaguardando, nel contempo, le funzioni di coordinamento proprie dello Stato.
Pertanto, al di là della questione di principio sollevata, non è dato di riscontrare neppure in concreto quale sia la violazione delle prerogative statuali che si assume essersi verificata nella specie.
4) Quanto detto in precedenza circa l’insussistenza di un’autonoma – ed innovativa – determinazione in punto di competenza alla progettazione consente di concludere rapidamente per l’insussistenza del vizio di incompetenza della Giunta regionale, dedotto sub specie dell’esercizio sine titulo di una competenza del Consiglio.
5) Infondato è anche l’ultimo motivo di doglianza, con il quale il Consiglio ricorrente, pur ammettendo l’incompetenza della categoria rappresentata a redigere progetti di imboschimento ex novo, assume che i provvedimenti impugnati non avrebbero tenuto conto della summa divisio fra questi ultimi ed i semplici progetti relativi alle opere di miglioramento delle superfici già boscate, da realizzare con la predisposizione di frangivento, fasce tagliafuoco, punti d’acqua e strade forestali.
Per questi ultimi afferma l’indebita pretermissione dei geometri dall’attività di progettazione.
Il vizio formale non sussiste, in quanto sia la deliberazione giuntale impugnata, sia gli atti applicativi, come pure il parere reso dal Ministero della Giustizia, recano l’indicazione tanto dei progetti di imboschimento ex novo quanto di quelli di semplice miglioramento delle superfici esistenti.
Deve osservarsi, però, che la portata sicuramente inferiore di quest’ultimo tipo di opere non modifica minimamente la conclusione in punto di competenza a redigere i relativi progetti, che si fonda sulla disciplina riveniente dall’art. 16 del R.D. n. 274/29, che inficia in radice la tesi esposta da parte ricorrente, negando ogni ambito di operatività ai geometri in tema di progettazione boschiva.
6) Per le considerazioni innanzi esposte, il ricorso è infondato e va rigettato.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, rigetta il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2004.
Corrado CALABRO’ Presidente
Antonino SAVO AMODIO Consigliere est.